Analizziamo il Regolamento ENAC UAS-IT ed. 1 del 04.01.2021 – parte 1

– In questo articolo analizzeremo le prime tre sezioni del Regolamento Enac UAS-IT nella sua edizione n. 1 del 4 gennaio 2020 riportando una sintesi del testo e senza la presunzione di essere esaustivi. Il presente documento non costituisce né sostituisce il testo normativo. L’autore non si assume alcuna responsabilità circa interpretazioni errate o imprecise del teso originale che, per qualsiasi dubbio o approfondimento, è disponibile sul sito di ENAC al link: https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2021-Gen/Regolamento_UAS-IT080121.pdf
Prima di affrontare la lettura è opportuno comunque aver preso visione del Regolamento (UE) n.947/2019 e Regolamento (UE) n. 1139/2018
Il documento è composto da 5 sezioni:
– Sezione I: Generalità.
– Sezione II -parte A:Disposizioni per gli UAS le cui operazioni ricadono nel Regolamento (UE) n. 947/2019.
– Sezione II -parte B:Disposizioni per gli UAS le cui operazioni ricadono nel Regolamento (UE) n. 1139/2018 art 2 comma 3(a).
– Sezione III: Disposizioni per il pilotaggio degli UAV.
– Sezione IV: Disposizioni generali per gli UAS.
– Sezione V: Disposizioni finali.

Sezione I: Generalità
In questa sezione vengono definiti i termini di applicabilità, lo scopo, le fonti normative, le definizioni e gli acronimi utilizzati nel documento.
Nella premessa si specifica che con decorrenza 31 dicembre 2020 entrano in vigore Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019 e si definisce che il presente Regolamento disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro e che lo stesso si applica alle norme e alle procedure per l’impiego degli UAS integrando le parti di competenza nazionale come definito nel Regolamento (UE) n.2019/947.
Vengono poi di seguito elencate le fonti normative e una specifica sulle definizioni e gli acronimi del documento.

Sezione II – parte A: Disposizioni per gli UAS le cui operazioni ricadono nel Regolamento (UE) n. 947/2019
Art. 6 – Registrazione:
 viene definito per gli operatori UAS l’obbligo di registrarsi sul portale D-Flight e di apporre il codice identificativo QR sull’UAV.
Art. 7 – Operazioni sottoposte a dichiarazione: qualora non siano soddisfatti i requisiti all’Art. 4 del Regolamento (UE) n. 2019/947, come definito dall’art. 5 dello stesso, l’operatore è tenuto, a fare domanda sul portale D-Flight e attendere l’esito positivo prima di svolgere l’operazione.
Viene inoltre definito che fino al 2 dicembre 2021 le dichiarazioni possono essere rese in accordo con gli scenari standard di Enac IT-STS-01 e IT-STS-02.
Art. 8 – Immatricolazione: viene ribadito l’obbligo della registrazione dell’UAS su D-Flight. Ricordo che attualmente sono esclusi da tale adempimento solo i droni sotto i 250 gr. che non montano sistemi di registrazione suoni/immagini e droni giocattolo.

Sezione II -parte B: Disposizioni per gli UAS le cui operazioni ricadono nel Regolamento (UE) n. 1139/2018 art 2 comma 3(a)
Riportiamo di seguito l’art 2 comma 3(a) del Regolamento (UE) n. 1139/2018 :
…omissis
“3 Il presente regolamento non si applica:
a) agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell’interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili; “
omissis…
Salto quindi sezione in quanto riguarda le forze dell’ordine, di soccorso etc.

Sezione III -Disposizioni per il pilotaggio degli UAV
Art. 18 – Attestato di Pilota Categoria Open: 
si stabilisce che per il pilotaggio di UAV con massa operativa al decollo<25 kg per operazioni in Categoria Open A1-A3 in condizioni VLOS è necessario un attestato di pilota conseguibile online.
Art. 19 – Attestato di Pilota Categoria OPEN A2: per la conduzione di UAV in questa categoria e in VLOS è invece necessario:
– essere in possesso dell’attestato OPEN A1-A3;
– aver completato un addestramento pratico autonomo in condizioni OPEN A3;
– aver superato presso un Centro di Addestramento Autorizzato un esame teorico addizionale composto da 30 domande.
Attenzione: si definisce inoltre che “piloti che hanno conseguito l’attestato di Pilota Remoto per operazioni specializzate critiche (CRO) prima della data di applicazione del Regolamento (UE) n. 2019/947, sono autorizzati a condurre operazioni in modalità VLOS secondo gli scenari standard pubblicati dell’ENAC fino al termine della loro validità.” e che “I piloti che hanno conseguito l’Attestato di Pilota APR per operazioni specializzate critiche (CRO) prima della data di applicazione del Regolamento (UE) n. 2019/947, sono autorizzati a condurre operazioni in modalità VLOS secondo gli scenari standard pubblicati dall’ENAC fino al termine della loro validità”.
Art. 20 – Certificazioni di competenza per operazioni con SAIL inferiore a V: la conduzione di UAV con SAIL inferiore a V in VLOS è necessario l’attestato OPEN A2 e il completamento di un corso di formazione presso un Centro di Addestramento Autorizzato.
Art. 21 – Certificazioni di competenza per operazioni con SAIL superiore a V: la conduzione di UAV con SAIL superiore a V, Enac stabilirà caso per caso i requisiti necessari.
Saltiamo l’art. 22 che è rivolto ai Centri di Addestramento.
Art. 23 – Pianificazione del volo: si stabilisce l’obbligo, in caso di il volo in BVLOS, di pianificarlo su D-Flight.
Per l’analisi delle ultime due sezioni vi rimando all’articolo “Analizziamo il Regolamento ENAC UAS-IT – Edizione 1 del 4 gennaio 2021 – parte 2

Fonti:
– Regolamento UAS-IT Edizione 1 del 04/01/2021
– Regolamento (UE) n.2015/1018
– Regolamento (CE) 785/2004
– Regolamento (UE) n. 1139/2018