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La Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, è stata adottata nell’ambito della realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare il livello di sicurezza dei giocattoli a livello comunitario, nonché di eliminare gli ostacoli agli scambi di giocattoli fra Stati membri. Essa stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli, compresi i requisiti specifici di sicurezza in materia di proprietà fisiche e meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche, etc.
La Direttiva 2009/48/CE si applica a tutti i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 14 anni, nonché a quelli che sono chiaramente destinati all’uso da parte di bambini di età superiore a 14 anni o di adulti a scopo di gioco o di svago. La direttiva si applica anche ai droni giocattolo, ovvero quelli progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere usati a fini di gioco da parte di bambini.
Secondo la Direttiva 2009/48/CE, i droni giocattolo sono considerati aeromobili senza pilota, progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere usati a fini di gioco da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni. I droni giocattolo sono soggetti alle disposizioni della Direttiva 2009/48/CE e devono essere conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva. Tuttavia, gli unici droni che possono prendere il volo senza un’assicurazione sono i droni giocattolo, quelli la cui documentazione mostra che sono conformi alla Direttiva ‘giocattolo’ 2009/48/CE.
In Italia, le regole per il volo dei droni sono stabilite dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). È necessario rispettare le normative ENAC per volare in sicurezza con un drone. Ad esempio, è vietato volare in prossimità di aeroporti, strutture sensibili e aree abitate. Inoltre, i droni giocattolo devono rispettare alcuni standard qualitativi garantiti dal marchio CE, segnalando la presenza di una videocamera. Va anche ricordato che l’utilizzo di un drone comporta alcune responsabilità di tipo etico. Per esempio, è vietato riprendere o fotografare persone o proprietà private senza debita autorizzazione. Inoltre, i droni raggiungono altezze notevoli e possono perfino interferire con il traffico aereo, per questo vanno rispettate le no-fly zone che per vari motivi di sicurezza pubblica o privata non possono essere sorvolate.
I droni giocattolo sono oggetti volanti senza pilota, progettati o destinati ad essere usati a fini di gioco da parte di bambini di età inferiore a 14 anni1. Secondo il D.lgs. 54/2011 “Sicurezza dei giocattoli”, i droni giocattolo devono rispondere a determinati requisiti di sicurezza per garantire che non arrechino danni né a chi li usa né a terzi1. Questi aeromobili giocattolo devono essere intrinsecamente inoffensivi e non possono avere prestazioni tali da arrecare pericolo alla navigazione.
Come faccio a sapere se il drone che sto utilizzando è un giocattolo?
Il drone deve avere un peso inferiore a 250 grammi e la documentazione accompagnatoria deve specificare che si tratta di un drone destinato a bambini di età inferiore a 14 anni. Il drone inoltre dovrà essere provvisto di para eliche affinché non possa recare danno in caso di contatto accidentale con una parte del corpo. Infine non dovrebbe essere provvisto di telecamere se non a bassissima risoluzione in modo che non possa essere lesa la privacy.
Per essere utilizzati come gioco, gli aeromobili giocattolo devono rispondere al D.lgs. 54/2011 “Sicurezza dei giocattoli” e non devono arrecare alcun rischio per l’incolumità dell’utilizzatore o dei terzi1. Pertanto, devono essere costruiti in modo che i loro principi costruttivi e la relativa energia cinetica di impatto siano tali da non arrecare danni.
È importante notare che l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) non si occupa dei giocattoli la cui competenza ricade sotto il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). L’ENAC sta valutando se chiarire tali concetti con una nota pubblicata sul suo sito istituzionale.
I droni giocattoli per le loro caratteristiche intrinseche non costituendo un problema per il traffico aereo non rientrano pertanto sotto la giurisdizione di Enac. Seguendo quindi questo ragionamento i droni giocattolo non sono tenuti a rispettare le no-fly zone e le prescrizioni di altitudine riportate sul sito d-flight come neanche ottemperare alla stipula di una assicurazione. Ciò premesso è però evidente che l’uso supervisionato da una adulto dovrebbe evitare di impiegare questi droni in zone affollate o in vicinanza di aeroporti.
Fonte: https://eur-lex.europa.eu/